STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E OGGETTO SOCIALE
Articolo 1 – Denominazione
Ѐ costituita l’Associazione denominata Nova Multiversitas Studiorum (NMS).
Nova Multiversitas Studiorum (NMS) è un’Associazione di persone, indipendente, apartitica, aconfessionale, fondata sul principio di democrazia interna e priva di scopi di lucro.
Articolo 2 – Sede e durata. Emblema.
La sede legale di Nova Multiversitas Studiorum (NMS) è fissata in Roma (RM), piazza Monteleone di Spoleto n.36, fatta salva la facoltà, previa deliberazione in tal senso dell’Assemblea, di modificare la sede o di istituire sedi secondarie.
L’Associazione avrà durata illimitata.
L’Associazione si riserva il diritto di adottare un proprio emblema, su proposta del Consiglio Direttivo e con l’approvazione dall’Assemblea dei soci.
Articolo 3 – Oggetto sociale
Nova Multiversitas Studiorum agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
In generale, l’Associazione Nova Multiversitas Studiorum si propone di promuovere e tutelare il principio di cui all’art. 33 della Costituzione Italiana, secondo il quale “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”, attraverso lo svolgimento di attività prevalentemente di carattere scientifico, culturale, sociale, informativo e mediatico.
Scopo dell’Associazione è anche quello di valorizzare il lavoro, la libertà e la trasparenza della ricerca e la divulgazione della conoscenza in tutti i settori scientifico-disciplinari previsti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). L’Associazione si riconosce nei valori inviolabili di Libertà personale e Uguaglianza tra cittadini enunciati dalla Costituzione della Repubblica Italiana. L’Associazione intende sostenere tali valori innanzitutto negli ambiti lavorativi dell’Università e della Ricerca e, più in generale, nell’opinione pubblica e nella società.
In particolare, l’Associazione si prefigge di promuovere i seguenti diritti costituzionalmente garantiti:
– il diritto al lavoro (art. 1 e art. 4 della Costituzione);
– il diritto alla libertà di ricerca e di insegnamento (art. 33);
– la libertà di espressione (art. 21 della Costituzione e art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea);
– i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2);
– l’uguaglianza e la dignità di tutti i cittadini (art.3), specialmente in merito alle opinioni politiche e alle condizioni personali;
– la promozione della cultura e della ricerca (art. 9);
-la libertà personale e il rifiuto di ogni violenza morale (art. 13);
– la libertà di cura e il rispetto della persona umana (art. 32);
– la libertà di movimento (art. 16);
– il diritto di riunione e di associazione (artt. 17 e 18);
– il diritto all’istruzione per tutti i cittadini (art. 34).
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
L’Associazione intende pertanto vigilare e intraprendere opportune azioni qualora ritenesse che tali diritti fossero violati.
Articolo 4 – Attività istituzionali
Le principali attività di interesse generale dell’Associazione Nova Multiversitas Studiorum, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con riferimento all’articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117) sono quelle aventi ad oggetto:
1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.;
3) formazione universitaria e post-universitaria;
4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite e l’istituzione di organi appropriati. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è l’Assemblea dei soci.
In particolare, l’Associazione Nova Multiversitas Studiorum svolge le seguenti attività diverse da quelle di cui all’art. 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117), secondo l’art. 6 del suddetto Codice del Terzo settore
1) promuovere una revisione critica del potere della tecnoscienza finalizzata ad una effettiva tutela dell’ambiente e all’esercizio di una ricerca scientifica libera
2) creazione di opere intellettuali nell’ambito dell’editoria cartacea, digitale e multimediale (collane di saggistica, riviste scientifiche, portali web, ecc.);
3) organizzazione di eventi informativi e divulgativi inerenti agli scopi sociali;
4) supporto e promozione di studi e ricerche basati su metodi scientifici scevri da conflitti di interessi o comunque effettuati secondo un criterio di trasparenza circa l’eventuale presenza di conflitti di interessi;
5) sostegno, anche economico, in favore degli Associati purché nei limiti fissati da un apposito Regolamento e sempre che ciò sia conforme al perseguimento degli scopi associativi e alla legge vigente;
6) farsi portavoce degli Associati, intesi singolarmente e come categoria, con gli organi di informazione;
7) promozione e/o organizzazione di manifestazioni, eventi, incontri di beneficenza, didattici, divulgativi, e quant’altro sia finalizzato alla cura dell’interesse associativo;
8) svolgimento di altre attività ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento delle proprie finalità, avvalendosi di figure professionali competenti.
TITOLO II
I SOCI E GLI ISCRITTI
Articolo 5 – Soci
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto e di condividerne i principi regolatori. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l’associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
Articolo 6 – Ammissione a soci, durata e decadimento
L’ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della Tessera Associativa.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta.
La qualità di Socio si perde:
• per decesso;
• per recesso;
• per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 2 mesi dal sollecito;
• per esclusione:
• per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
• per persistenti violazioni degli obblighi statutari, del codice etico e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
La validità della qualifica di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal Consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, all’espulsione del Socio, è ammesso appello all’Assemblea dei Soci.
Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).
Ogni Associato ha la facoltà di recesso mediante invio di comunicazione, a mezzo posta elettronica ovvero in altra forma equipollente. Gli Associati che recedano, perdano la qualifica o vengano esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere in parte o per intero la restituzione dei contributi e/o delle quote associative a qualsiasi titolo versati, né hanno alcun diritto sul fondo di dotazione dell’Associazione.
Articolo 7 – Categorie di soci
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Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo. Acquisiscono automaticamente lo status di Associati per il fatto di aver partecipato alla costituzione dell’Associazione, e lo mantengono salvo che ricorra una causa di esclusione o espulsione prevista dall’art. 6 del presente Statuto. L’elenco dei Soci fondatori è depositato come allegato al presente statuto.
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Soci ordinari sono coloro i quali abbiano presentato richiesta di far parte dell’Associazione e pagato la quota associativa. Tali soci rientrano nelle seguenti categorie: personale docente nei ruoli previsti dal MUR (RU RTD/B, RTD/A, PA, PO) e personale a contratto presso atenei italiani e stranieri, nonché presso analoghe istituzioni pubbliche e private, accademiche e di ricerca; personale amministrativo nelle varie qualifiche previste dal CCNL, dipendenti del MUR e delle UNIVERSITA’; tutto il personale che ha una forma di contratto a tempo determinato o indeterminato con le istituzioni universitarie o enti di ricerca (cultori della materia, assegnisti di ricerca e borsisti presso istituzioni di insegnamento o ricerca di livello universitario). Possono inoltre far parte dei soci persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
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Soci onorari sono nominati dall’Assemblea tra persone che si sono distinte professionalmente per attività in linea con gli scopi dell’Associazione. Essi non sono tenuti al pagamento della quota, non hanno diritto di voto e non godono dei diritti di elettorato attivo e passivo. Possono inoltre far parte dei soci persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Articolo 8 – Iscritti
Possono gratuitamente iscriversi all’associazione tutti coloro i quali sottoscrivano, anche telematicamente, opportuna dichiarazione in cui dichiarino di condividere gli scopi dell’Associazione e intendano sostenerla nel perseguimento dei suoi scopi.
L’Assemblea dei soci si riserva inderogabilmente di accettare o meno l’iscrizione.
Gli iscritti possono eleggere un proprio rappresentante con diritto di voto nell’Assemblea dei soci.
Articolo 9 – Quota di adesione
Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annua di versamento minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione. All’atto fondativo la quota è fissata a euro cinquanta (50,00) per i soci fondatori.
Per coloro i quali presenteranno la prima domanda di iscrizione nei mesi di Novembre e Dicembre di ogni anno, l’iscrizione e la quota versata saranno automaticamente attribuite all’annualità successiva.
Il versamento della quota associativa è valido per l’anno solare nel quale è eseguito.
Per il socio moroso di due o più annualità, il versamento singolo/parziale sarà sempre imputato alle annualità precedenti non in regola con i versamenti.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni e quote di natura patrimoniale.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota. È comunque facoltà dei Soci dell’Associazione effettuare donazioni rispetto alle quote associative.
Articolo 10 – Procedimento disciplinare
In caso di violazione da parte degli Associati delle disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi, così come per il caso di condanne in sede di Giustizia Ordinaria Penale, gli stessi potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo, il quale potrà adottare, a seconda dei casi ed in proporzione alla loro gravità, uno dei seguenti provvedimenti:
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ammonizione scritta o richiamo;
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sospensione temporanea dell’Associato da 1 a 6 mesi;
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espulsione definitiva dall’Associazione.
I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo dovranno essere comunicati all’Associato.
Avverso il provvedimento disciplinare è data facoltà all’interessato di inviare al Consiglio Direttivo un ricorso scritto e motivato entro 30 giorni dall’avvenuto ricevimento della comunicazione. Il Consiglio Direttivo deve quindi deliberare per la conferma o la sospensione del provvedimento adottato entro 30 giorni. In caso di conferma del provvedimento, l’interessato non ha ulteriore diritto di rivalsa.
TITOLO III
GLI ORGANI SOCIALI
Articolo 11 – Denominazione
Sono organi dell’Associazione:
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l’Assemblea
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il Presidente
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il Vicepresidente
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il Consiglio Direttivo
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il Tesoriere
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il Segretario Generale
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l’Organo di revisione
Articolo 12 – l’Assemblea
L’Assemblea è costituita dagli Associati purché validamente iscritti da almeno 30 giorni e in regola con il versamento della eventuale quota associativa ove prevista.
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente affiancato da un Segretario, entrambi nominati all’apertura della seduta.
Le elezioni alle cariche dell’Associazione e le deliberazioni riguardanti le persone degli Associati vengono effettuate per votazione segreta. In tutti gli altri casi il voto è espresso per appello nominale o per alzata di mano.
L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Assemblea Ordinaria
L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.
Convocazione – L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente a mezzo posta elettronica ovvero in altra forma equipollente, da inviare alla persona associata almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione della data, ora, luogo, ed ordine del giorno.
In caso di urgenza, l’Assemblea Ordinaria potrà essere convocata a mezzo posta elettronica ovvero in altra forma equipollente, da inviare alla persona associata almeno quattro giorni prima della data fissata, con l’indicazione dei motivi dell’urgenza.
L’Assemblea Ordinaria potrà essere convocata inoltre su richiesta motivata di almeno sette membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati con motivazione scritta.
Quorum costitutivo – L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (personalmente o per delega) di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.
L’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione potrà aver luogo anche nella stessa giornata fissata per la prima convocazione, ed è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.
Sono ammesse deleghe da conferire esclusivamente ad altri Associati, e ogni Associato può essere portatore al massimo di n. 5 (cinque) deleghe, scritte e sottoscritte, di altri Associati.
Quorum deliberativo – Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita. Si computano le astensioni nel numero dei voti espressi.
Attribuzioni – L’Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali, e in particolare su.
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nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
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nomina e revoca, quando prevista, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
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approvazione del bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, del bilancio sociale;
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approvazione dei Regolamenti associativi;
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conferimento dello status di “Soci Onorari”;
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deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
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decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
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determinazione delle modalità di elezione da parte dell’Assemblea dei componenti che entreranno a far parte del Consiglio Direttivo mediante un Regolamento Elettorale;
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deliberazione sugli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
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deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza;
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modifica della sede sociale;
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per perseguire i propri scopi l’Assemblea può, su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare l’adesione ad altre associazioni aventi analoghe finalità e principi ispiratori, fatto salvo che non vi siano incompatibilità rispetto ai principi dell’Associazione e del presente Statuto.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
La prima assemblea ordinaria è convocata tra i Soci fondatori al momento di perfezionare l’atto costitutivo dell’Associazione. Tale assemblea nomina il primo Consiglio Direttivo e prende le prime delibere necessarie a un efficiente avvio delle attività associative. Non appena il primo Consiglio Direttivo avrà stabilito l’ammontare della quota associativa per l’anno in corso e il Tesoriere incaricato avrà predisposto quanto necessario, i Soci fondatori si impegnano a perfezionare la propria adesione versando la quota.
Assemblea Straordinaria
Convocazione – L’Assemblea si riunisce in sede Straordinaria laddove 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente a mezzo posta elettronica, ovvero in altra forma equipollente, da inviare alla persona associata almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione della data, ora, luogo, e ordine del giorno.
Quorum costitutivo – L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.
L’Assemblea Straordinaria in seconda convocazione, che potrà aver luogo anche nella stessa giornata fissata per la prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza, ossia la metà più uno, degli Associati.
Sono ammesse deleghe, scritte e sottoscritte, da conferire esclusivamente ad altri Associati, ed ogni Associato può essere portatore al massimo di n. 5 (cinque) deleghe di altri Associati.
Quorum deliberativo – Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti. Si computano le astensioni nel numero dei voti espressi.
Attribuzioni – L’Assemblea Straordinaria delibera su:
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allargamento della base associativa;
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modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
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scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
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altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo allo Statuto alla sua competenza.
In particolare, lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con delibera approvata, sia in prima che in seconda convocazione, da almeno 4/5 (quattro quinti) degli Associati esprimenti voto personale, con esclusione delle deleghe. Contestualmente alla delibera di scioglimento, l’Assemblea Straordinaria delibera sulla destinazione dell’eventuale residuo attivo del fondo di destinazione dell’Associazione.
Previa liquidazione dell’avanzo finanziario del fondo, cui provvedono i Liquidatori nominati dall’Assemblea. Straordinaria, la destinazione del residuo avviene a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe a quelle dell’Associazione o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione di legge.
Articolo 13 – Presidente
Il Presidente viene eletto tra i Soci ordinari e i Soci fondatori, a maggioranza assoluta, dai componenti del Consiglio Direttivo; se non è già membro del Consiglio Direttivo, ne entra a far parte come ulteriore componente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell’Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. In particolare, il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal Vicepresidente.
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di n.9 (nove) a un massimo di n.14 (quattordici) componenti eletti tra i Soci Ordinari e Fondatori, per un totale massimo di n.15 (quindici) componenti.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
I componenti elettivi del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i Soci ordinari e Soci fondatori, ogni 3 anni, secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale adottato dall’Associazione, e sono rieleggibili.
Possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo tutti i Soci, Ordinari e Fondatori, che siano in regola con i versamenti della quota associativa e non abbiano subito provvedimenti disciplinari nell’ultimo anno precedente la data delle elezioni.
I consiglieri possono essere rieletti senza alcun limite.
In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, in caso di ragionevoli esigenze, all’integrazione della stessa, per cooptazione, mediante scorrimento della lista dei Soci non eletti all’ultima elezione del Consiglio Direttivo, oppure mediante l’indizione di nuove elezioni in Assemblea per individuare il/i componente/i integrativi che dureranno in carica sino a scadenza del mandato degli altri componenti elettivi.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere, nonché attribuisce deleghe a ciascuno dei propri componenti secondo le esigenze rimesse alla sua valutazione.
Il Vicepresidente ha il potere di fare le veci del Presidente in caso di delega, assenza o impedimenti di questi. In caso di decadenza per incompatibilità o altro, o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce fino al rinnovo della carica.
A parziale deroga di quanto sopra affermato, il primo Consiglio Direttivo, eletto dalla prima Assemblea Ordinaria all’atto di costituzione dell’Associazione, potrà essere composto da un numero di membri inferiore ai previsti, in numero comunque non inferiore a quattro. Questo primo Consiglio Direttivo e tutte le cariche sociali da esso nominate resteranno in carica per il tempo massimo di un anno; entro tale lasso di tempo questo primo Consiglio convocherà un’Assemblea Ordinaria che procederà, tra l’altro, a nominare un nuovo Consiglio Direttivo avente mandato con durata piena.
Articolo 15 – Compiti e Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), in armonia coi principi indicati dal presente Statuto e dal Manifesto dei Principi e nell’ambito degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea. Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo:
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indica le procedure elettive e le modalità di presentazione delle candidature alle cariche associative nel rispetto dei Regolamenti associativi;
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adotta Circolari e Regolamenti, con efficacia vincolante per i Soci al fine di disciplinare l’organizzazione e il funzionamento dell‘Associazione e delibera sulle proposte di modifica dello stesso;
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fissa l’ammontare delle quote sociali annuali;
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nomina il Vicepresidente, il Segretario Generale dell’Associazione ed il Tesoriere, scegliendo tra i propri componenti;
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delibera l’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci, nonché l’aggiornamento della lista dei soci e, nel caso, ne motiva il rigetto;
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delibera l’esclusione o l’espulsione dei soci nei casi previsti dal presente Statuto, nonché la decadenza da cariche sociali;
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delibera sull’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
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esprime pareri su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
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amministra il patrimonio dell’Associazione, nell’interesse di questa e nel rispetto degli scopi statutari e redige il rendiconto economico-finanziario;
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entro il 31/12 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 31/01 dell’anno entrante per la definitiva approvazione;
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convoca l’Assemblea in seduta ordinaria/straordinaria;
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stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli Associati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
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compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea;
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nomina Comitati per assolvere specifici incarichi;
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nomina Commissioni per assolvere specifici incarichi.
Articolo 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo, procedure di voto e validità
Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa apposita comunicazione ai membri contenente l’ordine del giorno via posta elettronica o lettera, almeno quattro volte l’anno, e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare la svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questi, dal Segretario Generale.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza di questi, di chi ne fa funzione (Vicepresidente o Segretario Generale). Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
Delle sedute e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario Generale o, in sua assenza, di un Consigliere nominato dai presenti. Il verbale è sottoscritto, anche telematicamente, dal Segretario Generale, dal Presidente, nonché dai Consiglieri presenti.
Articolo 17 – Segretario Generale e Tesoriere
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.
Il Segretario Generale redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, conserva i relativi libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee nonché delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e svolge in genere, in conformità alle direttive del Presidente, l’attività di carattere amministrativo inerente al funzionamento dell’Associazione, e in particolare la tenuta del libro degli Associati adempiendo i compiti demandatigli dal Presidente.
Il Tesoriere effettua, su delega del Consiglio Direttivo, le materiali operazioni di prelievo dei fondi e di pagamento per conto dell’Associazione, cura il rendiconto delle entrate e delle uscite (gestione della cassa) dell’Associazione, effettua le relative verifiche sui versamenti delle quote associative, mantiene rapporti con banche, uffici postali, autorità fiscale e affini per quanto concerne le attività dell’Associazione, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Su delibera del Consiglio Direttivo, egli può chiedere l’assistenza di un professionista incaricato di fornire assistenza fiscale in favore dell’Associazione.
Per singole operazioni specifiche, il Consiglio Direttivo può autorizzare al compimento delle stesse un soggetto diverso dal Tesoriere, che sia comunque identificato tra i componenti del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento da parte del Tesoriere, e in casi di necessità e urgenza, il Presidente può, autonomamente e sotto la propria responsabilità, sostituirsi al Tesoriere nel compimento delle operazioni materiali e di gestione della cassa.
Il Codice etico riassume i valori associativi e modula i rapporti tra soci e con i terzi.
Articolo 18– Organo di revisione
Nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, o anche per libera deliberazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
Articolo 19 – Libri sociali
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
1. il Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
3. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
Ogni Associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Presidente con racc. a/r presso la sede legale dell’Associazione ovvero a mezzo PEC entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede legale ovvero amministrativa dell’Associazione alla presenza del Presidente e per un tempo limitato.
TITOLO IV
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 20 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che alla stessa addivengano a qualsiasi titolo.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 D.lgs 3/7/17 n. 117, nonché dagli avanzi netti di gestione.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità al disposto legislativo.
Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito da euro 750 (settecentocinquanta).
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, nemmeno di scioglimento dell’Associazione né in caso di decesso, di estinzione, di recesso o esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all’Associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
Articolo 21 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzazione del patrimonio.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in moda indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve a capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità normativamente previste.
Articolo 22 – Bilancio
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Esso è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
In caso di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio andrà depositato presso il Registro medesimo entro il 30 giugno di ogni anno.
Si procederà alla redazione del bilancio sociale nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
TITOLO V
NORME GENERALI
Articolo 23– Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione dell’eventuale attivo residuato dalla liquidazione, da devolvere in ogni caso, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.
Articolo 24 – Entrata in vigore e norme applicabili
Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti, e in particolare quelle vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.
Lo Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Atto costitutivo
“NOVA MULTIVERSITAS STUDIORUM”
L’anno 2023 il mese di gennaio il giorno 31 in Roma (RM) (indicare Comune e Provincia), presso la sede legale dell’associazione di promozione sociale “Nova Multiversitas Studiorum” in piazza Monteleone di Spoleto, n.36.
Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all’unanimità.
I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
È costituito fra i soci presenti, (in numero non inferiore a sette) ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l’Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione “Nova Multiversitas Studiorum”. L’Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell’apposito registro o successivamente nel RUNTS.
La cancellazione dell’Associazione dall’apposita sezione del RUNTS comporta l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall’autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
L’Associazione ha sede legale in piazza Monteleone di Spoleto n. 36, in Roma (RM).
ART.3
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati :
-
interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
-
interventi e prestazioni sanitarie;
-
prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
-
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
-
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
-
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
-
formazione universitaria e post-universitaria;
-
ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
-
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
-
radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
-
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
-
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
-
servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
-
cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
-
attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
-
servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
-
alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
-
accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
-
agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
-
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
-
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
-
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
-
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
-
cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
-
protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
-
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
ART.4
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell’art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 5
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 6
L’Associazione avrà come principi informatori,analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell’assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sulla rappresentanza dell’organizzazione, i requisiti per l’ammissione di nuovi soci.
ART. 7
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 15 membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 3 anni.
ART. 8
La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell’associazione viene determinata, per il corrente anno 2022, ai sensi dell’art.7 dello Statuto allegato nell’importo di euro cinquanta/00 (€ 50,00).
Per gli anni successivi al 2022 in avanti l’importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.
Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’Associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2022.
È parte integrale del presente atto lo statuto, definito su 24 articoli di seguito specificati, steso su 14 fogli dattiloscritti.
Letto, approvatoe sottoscritto.
Firme dei costituenti